• 29 March 2024
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La legge regionale. Il 12 e 13 febbraio 2023 si vota, a turno unico, con una sola scheda ma con possibilità di esprimere fino a due preferenze (uomo e donna).
Vince il candidato presidente più votato (quindi anche sotto il 50% dei voti, come è probabile con più di due candidati). Composizione. Il Consiglio regionale in
Lombardia ha 80 consiglieri compreso il Presidente. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti (con alter-
nanza uomo-donna) tenuto conto del numero di preferenze ottenute.

Un seggio è riservato al miglior perdente tra i candi-
dati alla presidenza (quindi se i candidati sono più di due, dal terzo in poi restano
esclusi, a meno che siano stati messi
anche nelle singole liste).

Coalizioni. Le liste provinciali che si pre-
sentano con lo stesso simbolo in almeno
5 province formano un “gruppo di liste”.
Più “gruppi di liste” che indicano il
medesimo candidato Presidente formano
una “coalizione” e il loro candidato
Presidente è il capo della coalizione.
Premio di maggioranza e tutela delle
minoranze. Alle liste in coalizione e col-
legate al Presidente eletto sono assegnati:
almeno 44 seggi su 80 (cioè il 55% dei
seggi consiliari, contro i 36 della mino-
ranza) se il Presidente, pur risultato il più
votato, ha ottenuto meno del 40% dei
voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60%
dei seggi consiliari) se il Presidente ha
ottenuto il 40% o più dei voti validi. Alla
coalizione vincente non possono però
essere attribuiti più di 56 seggi (cioè il
70% dei seggi consiliari): 23 seggi sono
quindi sempre garantiti alle liste di mino-
ranza. È comunque assicurato che ciascu-
na provincia abbia il proprio rappresen-
tante (di maggioranza o di minoranza).
Come si vota. L’elettore ha diverse
modalità di voto: a) può votare solo il
Presidente o b) solo la lista della coalizio-
ne scelta. Oppure c) può votare il
Presidente e scegliere il singolo candidato
(o una binata uomo-donna) di una lista
della coalizione del Presidente, oppure d)
può votare il Presidente e scegliere il sin-
golo candidato (o una binata uomo-
donna) di altra coalizione (cosiddetto
voto disgiunto). (PaDa 

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