
A proposito dello spot Esselunga:
Si verificano spesso casi in cui un minore si rifiuti di avere contatti con uno o con entrambi i genitori, oppure che un genitore ostacoli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore.
Tali situazioni necessitano della massima attenzione e tempestività e devono essere vagliate con indagini celeri e puntuali.
L’art. 473 bis.6 c.p.c. ( Riforma Cartabia) prevede, infatti, che:
- Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.
- Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore.
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